MOCA: Materie Plastiche – Aggiornamento Regolamento UE 10/2011

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L’Unione Europea ha pubblicato il 03 settembre 2020 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento (UE) 2020/1245 che modifica e rettifica il Regolamento (UE) 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA). Le maggiori modifiche riguardano, gli Allegati I, II, IV e V del vecchio regolamento.

Il nuovo Regolamento (UE) 2020/1245 entrerà in vigore il 23 settembre 2020, ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

Per quanto riguarda i materiali e gli oggetti di materia plastica già oggetto di valutazione di conformità rispetto al vecchio Regolamento (UE) 10/2011, e immessi sul mercato prima del 23 marzo 2021, sarà possibile la commercializzazione fino al 23 settembre 2022 e fino ad esaurimento scorte.

Regolamento (UE) 2020/1245 – I principali aggiornamenti in sintesi:

  • Autorizzate tre nuove sostanze, inserite nell’Allegato I
  • Modifiche all’Allegato II con l’inserimento di nuove sostanze con restrizione: Ammonio, Antimonio, Cadmio, Calcio, Cromo, Europio, Gadolinio, Lantanio, Piombo, Magnesio, Mercurio, Potassio, Sodio, Terbio
  • Nuovo limite di rilevamento per le ammine aromatiche primarie (PAA) di 0,002 mg/kg presenti nell’Allegato XVII appendice 8 del Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH)
  • Modifiche per la valutazione delle migrazioni specifiche per gli oggetti ad uso ripetuto: analisi da effettuare su tutte e tre le prove
  • Nuova condizione di prova per le analisi di migrazione globale su materiali e oggetti utilizzati a temperature ambiente per breve durata (OM0): 30 minuti a 40°C
  • Nuove condizioni di prova per apparecchiature o macchinari di trasformazione e/o produzione di prodotti alimentari

Per ogni altra informazione circa le novità legislative, consulenza sulle dichiarazioni di conformità e svolgimento delle analisi contattare moca@geltinternational.it

Dettaglio Aggiornamenti al Regolamento (UE) 10/2011 – Materie Plastiche:

AllegatoAggiornamentoDettaglio
Allegato I, punto 1 , tabella 1ModificaVoce 236 1,3-fenilendiammina
Voce 398 triossido di antimonio
Allegato I, punto 1 , tabella 1AggiuntaVoci 1075 (Argilla di montmorillonite), 1076 (Estere trifenilico dell’acido fosforoso), 1077 (Biossido di titanio trattato)
Allegato I, punto 3 , tabella 3AggiuntaVoci 28,29
Allegato II, tabella 1AggiuntaNuove sostanze con restrizione: Ammonio, Antimonio, Arsenico, Cadmio, Calcio, Cromo, Europio, Gadolinio, Lantanio, Piombo, Magnesio, Mercurio, Potassio, Sodio, Terbio
Allegato II, punto 2ModificaLimite di rilevamento per PAA presenti nell’Allegato XVII, appendice 8, voce 43, del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) fissato a 0,002 mg/kg
Allegato IV, punto 6ModificaDichiarazione di conformità: aggiunta di informazioni sui materiali intermedi
Allegato V, capo 2, punto 2.1.3AggiuntaApparecchiature o macchinari di trasformazione/produzione di prodotti alimentari: è possibile effettuare i test di conformità secondo le istruzioni d’uso del macchinario stesso
Allegato V, capo 2, punto 2.1.6ModificaMateriali ad uso ripetuto: i test di migrazione sono da condurre su tutte e tre le prove. Si verifica sia la stabilità del materiale durante le tre prove, che il livello di migrazione nella terza prova
Allegato V, capo 3, punto 3.1, tabella 3AggiuntaMigrazione globale: Nuova condizione di contatto per materiali a contatto con il prodotto a temperature basse o a temperatura ambiente per meno di 30 minuti. Condizioni 30 minuti a 40°C
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